Statuto

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Statuto2019-01-29T18:03:58+00:00

(Associazione Fotografi Andria) – Associazione Fotografica

I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA

Art. 1 Denominazione e sede

È costituita l’associazione fotografica denominata “Associazione Fotografi Andria”.

L’ubicazione della sede è presso lo studio fotografico del Presidente denominato Fotogrammi Snc di Salvemini Leonardo e Merafina Alfonso sito in Andria in via Foggia, 7; l’eventuale spostamento della sede sociale non comporta la modifica dello statuto. Potrà essere trasferita su decisione dell’Assemblea dei soci a maggioranza semplice.

Art. 2 Durata

L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria ai sensi dell’Art. 13 del presente statuto.

Art. 3 Scopi e finalità

L’associazione “Fotografi Andria” non ha fini di lucro ed è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Gli scopi fondamentali dell’Associazione fotografica sono:

  • la diffusione dell’interesse per la fotografia intesa come parte integrante della cultura, dell’arte e del costume del nostro tempo attraverso corsi di fotografia, organizzazione di mostre, eventi e dimostrazioni pratiche sia a favore dei Soci che della collettività;
  • lo scambio di esperienze, di conoscenze e di critica nel settore della fotografia tra i propri Soci, con quelli di altri circoli e con chiunque manifesti interesse per l’immagine fotografica;
  • lo svolgimento di attività didattiche della fotografia aperte a tutti, mediante l’organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre, serate, concorsi, etc.;
  • la presenza a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
  • l’organizzazione e la realizzazione, anche per conto di terzi: manifestazioni, mostre, rassegne e concorsi fotografici nazionali e internazionali;
  • la realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica fotografica;
  • l’edizione e la distribuzione di riviste e bollettini usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
  • la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
  • la promozione e/o la gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali il tutto nella propria realtà e dovunque si renda utile e necessaria la presenza dell’associazione.

Il gruppo fotografico può aderire ad una o più associazioni nazionali o internazionali scelte volta per volta dall’assemblea ordinaria.

Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente dall’Associazione tramite le prestazioni fornite dai propri soci.

L’attività da questi esercitata non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione eventuali spese sostenute effettivamente per l’attività prestata previa presentazione della relativa documentazione.

II PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 4 Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’“Associazione Fotografi Andria” è costituito da:

Risorse economiche e finanziarie:

  • quote associative;
  • contributi di persone fisiche e persone giuridiche;
  • contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • introiti derivanti da iniziative sociali;
  • sponsorizzazioni ed altro.

Altro:

  • archivio storico fotografico;
  • marchio associativo;
  • sito web.

L’Associazione potrà provvedere alla registrazione del marchio che in tal caso sarà di esclusiva titolarità di “Associazione Fotografi Andria”.

Il patrimonio dell’Associazione non può essere destinato ad altro uso che non sia quello per il quale è stato costituito.

Art. 5 Divieto di distribuzione degli utili e gratuità delle cariche

All’interno dell’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. Gli utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi associativi.

“Associazione Fotografi Andria” impone la gratuità delle cariche.

Art. 6 Quota associativa

L’entità delle quote sociali viene decisa di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali potranno eventualmente differenziarsi per le diverse categorie dei Soci.

Le quote dovranno essere versate entro 10 giorni dalla delibera di ammissione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

III I SOCI

Art. 7 Composizione dell’Associazione

“L’Associazione Fotografi Andria” è un’associazione aperta a tutti (persone fisiche, persone giuridiche, enti e associazioni) cui si accede presentando domanda.

L’ammissione è decisa a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Socio è chiunque abbia ottenuto l’ammissione all’Associazione.

Il Socio accetta quanto disposto dal presente Statuto, condividendone gli impegni, le finalità ed il regolamento interno.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

  • Socio ad Honorem:

noti fotografi professionisti o ex professionisti, foto editor, critici, giornalisti e altre personalità meritevoli del mondo della fotografia;

  • Socio Effettivo:

fotografi e videomaker che esercitano attivamente la professione come imprenditori, come indipendenti titolari di partita IVA, dipendenti in studi fotografici, soci di società fotografiche;

  • Frequentatore Junior:

assistenti di fotografi e aiuto registi, studenti delle scuole di fotografia e cinematografia, aspiranti fotografi;

  • Frequentatore Senior:

operatori dell’immagine, ex fotografi professionisti che desiderano rimanere in contatto con il mondo della fotografia e comunicazione visiva professionale;

  • Sostenitore dell’Associazione:

persone, anche rappresentanti di enti, non professionisti interessati alla fotografia, alla videoarte, alla comunicazione visiva;

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Sostenitori.

Art. 8 Diritti e Doveri del Socio

Ogni Socio ha diritto a partecipare alle manifestazioni e in genere a tutte le iniziative associative adoperandosi per la loro buona riuscita e di valersi dell’uso di tutte le attrezzature dell’Associazione a condizione che sia in regola con il versamento delle quote e delle eventuali ulteriori contribuzioni straordinarie stabilite dall’Assemblea Ordinaria.

Il diritto di voto nell’Assemblea dei soci è riservato ai soci ordinari e ai soci fondatori, purchè siano in regola con il versamento della quota sociale, inoltre possono far parte dell’elettorato passivo solo i Soci Ordinari e Fondatori iscritti da almeno sei mesi.

Ogni socio ha il dovere di:

– Rispettare le norme e le regole stabilite nell’atto costitutivo e nel presente statuto, nonché in tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

– Pagare la quota associativa nella misura e nei tempi stabiliti anno per anno, ad esclusione del socio onorario.

– Mantenere un comportamento che non rechi danno al nome e alla reputazione dell’Associazione.

Art. 9 Recesso, esclusione del socio

Un Socio può dimettersi in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone comunicazione scritta agli organi direttivi dell’Associazione, ma perdendo con ciò ogni diritto maturato o in corso di maturazione.

Inoltre un Socio perde la qualifica a seguito del mancato pagamento della quota associativa oppure potrà essere escluso con deliberazione degli organi direttivi qualora il socio abbia tenuto comportamenti contrastanti con le finalità ed i principi assunti dall’Associazione e/o non abbia osservato lo Statuto e/o i regolamenti e le deliberazioni dell’Associazione.

IV ORGANI SOCIALI

Art. 10 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice presidente;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario;
  • i Consiglieri.

Art. 11 Assemblea e convocazione dei soci

l’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione.

Si riunisce, su convocazione del Presidente, ordinariamente almeno una volta l’anno e in via straordinaria ogni volta ve ne sia necessità.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea si effettua, almeno una settimana prima della data stabilita, mediante e-mail indirizzate ai singoli soci, in regola con pagamento delle quote sociali, mediante avviso nell’area riservata dello spazio web dell’associazione.

Nella convocazione deve essere specificata: luogo, data e l’ora sia della prima che della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 12 Costituzione e delibere dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria è valida:

– in prima convocazione se è presente, fisicamente o per delega, la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera validamente sempre con la maggioranza dei presenti;

– in seconda convocazione se il numero dei soci presenti non sia inferiore a cinque e comunque con almeno tre membri del Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci e in seconda convocazione è valida con un numero di soci non inferiori a 5 e comunque con almeno tre membri del Direttivo.

Le votazioni in assemblea avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto a palese ed insindacabile giudizio del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

In caso di parità la votazione deve essere ripetuta entro un’ora dalla precedente. Alla terza votazione prevale il voto del Presidente.

Ciascun socio può disporre, massimo, di due deleghe; tali deleghe sono valide solo se presentate in forma scritta.

Presiede l’Assemblea il Presidente o in sua assenza, il Vicepresidente. Il Segretario provvede alla verbalizzazione dell’assemblea.

Art. 13 Competenze dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L’Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa e delibera:

  1. elezione del Presidente;
  2. esame ed approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
  3. elezione del Consiglio Direttivo, definendo preventivamente il n° dei componenti;
  4. esame ed approvazione della relazione del Consiglio direttivo sull’attività dell’Associazione;

L’Assemblea Straordinaria delibera:

  1. sulla dimissione forzata del consiglio direttivo prima della scadenza naturale dei termini;
  2. sullo scioglimento dell’Associazione e messa in liquidazione con la maggioranza assoluta dei soci.

L’Assemblea dei Soci Fondatori delibera:

  1. sulle variazioni del presente Statuto con la maggioranza relativa per le prime due convocazioni e con la maggioranza assoluta per la convocazione successiva.

Art. 14 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, Consiglieri, ed il Presidente.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili.

Ogni votante potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite.

Tutti i Soci, ad esclusione degli onorari e dei sostenitori sono eleggibili.

La candidatura può avvenire preventivamente all’assemblea, mediante richiesta scritta o nel giorno stesso dell’elezione. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità varrà doppio il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Le suddette cariche non sono incompatibili con eventuali responsabilità legate a progetti/commissioni di lavoro per lo svolgimento dell’attività dell’”Associazione Fotografi Andria”.

Qualora si renda vacante un posto (o più) nel Consiglio Direttivo, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, questo posto verrà occupato dal primo dei non eletti.

Art. 15 Competenze e convocazione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete l’ordinaria amministrazione dell’associazione, l’organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali e l’organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo potrà disporre di appositi gruppi di lavoro/comitati/commissioni che seguiranno l’attività su specifiche tematiche.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno 2 membri del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 16 Presidente e Vicepresidente

Al Presidente dell’”Associazione Fotografi Andria”, spetta la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni. È responsabile, verso l’Associazione, dello sviluppo delle attività tecniche ed organizzative e dell’assoluto rispetto delle norme del presente Statuto.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio in cui sono eletti e pertanto rieleggibili.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono tutte attribuite al Vicepresidente e, in caso di assenza di questi, al consigliere con più anzianità d’iscrizione all’”Associazione Fotografi Andria”, ma limitatamente alla gestione ordinaria.

Art. 17 Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di riscuotere le quote sociali e di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell’Associazione, che deve essere approvato dall’Assemblea Ordinaria.

Il Tesoriere è tenuto, inoltre, ad aggiornare il Presidente ed i vari Consiglieri dello stato dei conti in qualunque momento venga richiesto.

La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato.

Art. 18 Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese in sede di Assemblea dei soci e di Consiglio Direttivo.

Il Segretario è il responsabile della tenuta e custodia del registro dei soci che provvede ad aggiornare. È, inoltre, responsabile delle attività di mailing, promozionali e delle pubbliche relazioni che l’attività dell’”Associazione Fotografi Andria” richiede.

Il Segretario, d’accordo con il Consiglio Direttivo, propone la creazione di comitati/commissioni/gruppi di lavoro, ognuno coordinato da un proprio referente-consigliere, allo scopo di organizzare meglio ed articolare l’attività dell’Associazione.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato.

V NORME FINALI

Art. 19 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dell’Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà attribuito al soggetto, individuato fra Enti, Istituzioni, Associazioni culturali senza fini di lucro, che provvederà alla conservazione ed alla gestione dell’Archivio Fotografico.

In mancanza di tale soggetto, il patrimonio sarà posto in vendita ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Art. 20 Norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.